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Lavoro su piattaforma

Direttiva UE sulle piattaforme: il controllo che sfugge alla soglia

La Direttiva 2024/2831 vieta i dati emotivi e impone la revisione umana, ma senza soglie uniformi il controllo si può progettare per sfuggirle.

Chiara Baiardi · 14 ottobre 2026
10 fonti verificate 6 min di lettura

Un rider riceve ogni mattina una lista di fasce orarie "consigliate". Nessuno gliele assegna: l'app le propone, lui sceglie. Se non ne sceglie abbastanza, il punteggio di affidabilità scende, e con esso la priorità negli ordini successivi. Non c'è un capo che dice quando lavorare. C'è un sistema che rende più conveniente lavorare quando il sistema vuole.

Questa è la distanza che la Direttiva UE 2024/2831 prova a colmare, e che in parte, strutturalmente, non può colmare. In vigore dal 1° dicembre 2024, con termine di recepimento negli Stati membri fissato al 2 dicembre 2026, la direttiva riguarda una platea che il Consiglio dell'UE stima in 28,3 milioni di persone nel 2022 — una forza lavoro paragonabile, per dimensione, a quella del manifatturiero europeo (29 milioni di occupati nello stesso anno). Non è un fenomeno di nicchia: è un pezzo comparabile del mercato del lavoro continentale, regolato finora quasi per analogia.

Ventotto milioni di persone, una soglia da provare

Il cuore giuridico del testo è la presunzione legale di rapporto di lavoro subordinato: quando ricorrono "fatti indicanti controllo e direzione" da parte della piattaforma, si presume — fino a prova contraria dell'azienda — che non si tratti di lavoro autonomo. Gli indici tipici includono la fissazione unilaterale del compenso, la direzione delle modalità di esecuzione della prestazione, il monitoraggio elettronico delle performance, la possibilità di sospendere o escludere il prestatore.

La presunzione sposta l'onere della prova dal lavoratore alla piattaforma, ed è un cambiamento non da poco: finora era chi lavorava a dover dimostrare la subordinazione, spesso senza accesso ai dati che l'avrebbero provata. Qui si ribalta: è la piattaforma a dover dimostrare che quei fatti non ci sono.

Il metro per misurare la soglia non è armonizzato

Il problema è che la direttiva non dice quanti di quei fatti bastano. La proposta iniziale della Commissione prevedeva un criterio numerico — due indicatori su cinque — che avrebbe reso la soglia verificabile allo stesso modo in ogni Paese. Il testo approvato lo ha abbandonato: la presunzione scatta "secondo la normativa nazionale e i contratti collettivi vigenti", tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia ma senza una griglia comune. È un compromesso tra Stati membri comprensibile sul piano negoziale, e lascia a ciascun Paese il compito di definire la soglia operativa — con il rischio, esplicito nella letteratura giuridica consultata, di ventisette modi diversi di stabilire quando un algoritmo "dirige" e quando "suggerisce".

Lavoratori di piattaforma e occupati nel manifatturiero, UE
Grafico di Tobia Bairati · v1.3

Non esiste ancora giurisprudenza sulla direttiva stessa, troppo recente per essere stata testata nei tribunali. Questo significa che oggi nessuno — non le piattaforme, non i giudici, non i lavoratori — sa con certezza dove passi la linea in pratica.

Un divieto che arriva prima del danno

Non tutto, in questo testo, rincorre il problema con ritardo. L'articolo che vieta il trattamento di dati su stato emotivo o psicologico, conversazioni private e attività sindacale è una norma precauzionale: non aspetta che qualcuno dimostri un danno da sorveglianza emotiva per vietarla, la vieta a priori. È raro, in un testo regolatorio sul lavoro, trovare un riconoscimento esplicito che il monitoraggio dello stato psicologico di una persona è di per sé un rischio, non solo una fonte di rischio se usato male.

A questo si affianca l'obbligo di revisione umana per le decisioni significative: licenziamento, sospensione dell'account, restrizioni dell'attività. L'articolo 10 della direttiva codifica un dovere di sorveglianza umana regolare sull'impatto degli algoritmi sulle condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento, secondo l'analisi pubblicata su European Papers. Qui la logica cambia verso: non si vieta un dato, si impone una persona nel circuito decisionale.

Il controllo si può disegnare per non apparire

Resta un punto che nessuna delle due norme, da sola, risolve. Se la presunzione di subordinazione si attiva sulla base di fatti osservabili — direzione unilaterale, monitoraggio stretto, potere sanzionatorio — allora il modo più efficiente per una piattaforma di restare fuori dalla presunzione non è ridurre il controllo: è renderlo non riconducibile a quei fatti. Trasformare l'ordine in raccomandazione, il turno assegnato in turno "proposto", la sanzione automatica in un calo di priorità che nessuno chiama sanzione.

La soglia giuridica misura la forma del controllo, non la pressione che produce, e la letteratura sul controllo algoritmico nel lavoro di piattaforma descrive da anni questa distinzione: l'engagement ottenuto per incentivo architettato — far apparire una scelta vantaggiosa invece di imporla — genera lo stesso senso di costrizione di un ordine esplicito, perché il lavoratore sa che il sistema osserva e reagisce alle sue scelte. Non è un'ipotesi esotica: è il meccanismo stesso della gamification applicata al lavoro, dove l'assenza di un comando non implica l'assenza di direzione. La direttiva non ha, e forse non poteva avere, uno strumento per intercettare un controllo che si limita a cambiare lessico.

L'Italia recepisce, non reinterpreta

Il 23 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva. Le prime letture giuridiche disponibili — tra cui l'analisi pubblicata su Diritto Lavoro — descrivono una trasposizione "sostanzialmente lineare", fedele all'impianto europeo, che non introduce criteri nazionali più stringenti né scioglie i nodi interpretativi lasciati aperti a livello comunitario. È una scelta legittima — la direttiva è di armonizzazione minima, e gli Stati possono fare di più ma non sono obbligati — ma significa che proprio i punti più delicati, a partire da quali "fatti" bastano a far scattare la presunzione, restano da costruire caso per caso, nella pratica amministrativa e giudiziaria dei prossimi anni.

Le sanzioni previste, nel testo europeo, devono essere "effettive, dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione": una formula di principio che, come spesso accade, dice molto sull'intenzione e poco sull'importo. Gli Stati membri decideranno le cifre; nessuna fonte consultata le specifica oggi.

Quello che manca

Non è un dato che manca per distrazione: è un dato che la direttiva non ha ancora potuto produrre, perché il recepimento si completa solo a dicembre 2026 e perché la revisione umana imposta dall'articolo 10 non ha ancora un indicatore che ne misuri l'efficacia reale, al di là della sua esistenza formale. Una persona può ricevere la telefonata di un umano che conferma la decisione presa dall'algoritmo in pochi secondi: tecnicamente è revisione, psicologicamente è un timbro.

Manca anche, strutturalmente, la voce di chi la presunzione non raggiunge: chi lavora sotto una soglia di controllo progettata apposta per restare sotto soglia, visibile solo a chi guarda il fenomeno da dentro, mai nei dati che le piattaforme — o gli stessi regolatori — raccoglieranno per dire che la direttiva ha funzionato.

10 fonti, verificate prima di pubblicare

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  1. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/digital-platform-workers-in-the-eu/
  2. https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/digital-platform-workers/
  3. https://www.edotto.com/articolo/riders-direttiva-in-guue-presunzione-legale-e-indici-di-subordinazione
  4. https://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/tipologie-contrattuali/piattaforme-digitali-ok-definitivo-alla-direttiva-il-lavoro-si-presume-subordinato/
  5. https://www.europeanpapers.eu/e-journal/decent-work-gig-economy-appraisal-eu-ilo-regulation-digital-labour-platforms
  6. https://www.diritto-lavoro.com/2026/09/20/lavoratori-piattaforme-digitali-direttiva-ue/
  7. https://www.diritto-lavoro.com/2026/09/24/diritti-lavoratori-piattaforme-digitali-italia/
  8. https://www.cybersecurity360.it/news/lavoro-su-piattaforme-digitali-il-recepimento-della-direttiva-ue-mette-gli-algoritmi-sotto-controllo/
  9. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500794
  10. https://www.marinacastellaneta.it/blog/lavoratori-delle-piattaforme-digitali-pubblicata-la-direttiva-ue.html

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